Art. 6.

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera dei prodotti, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da cinque rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante nominato dal Ministero delle attività produttive, scelto tra esperti della materia.
      3. L'Osservatorio è istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, ed è presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti designati dalle associazioni di categoria di cui al comma 2.
      4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti al fine di verificare l'adeguatezza dell'informazione.
      5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministro delle attività produttive una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità.
      6. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

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